La Pubblica Amministrazione e i gestori di Pubblici Servizi sono obbligati ad accettare esclusivamente autocertficazioni.
03.01.2012 - Art. 15 Legge n. 183 del 12.11.2011
Servizio 3
Sezione 1 – AA.GG. e Servizi Demografici
Prot gen. N 395 li 03.01.2012
Oggetto: Rilascio certificati anagrafici e autentiche di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà – applicazione Legge n 183 del 12.11.2011 art. 15.
Si rende noto a tutta la cittadinanza che a partire dal 01.01.2012 i certificati anagrafici avranno validità solo nei rapporti tra privati, di conseguenza le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
Le nuove norme hanno come obiettivo la completa “de-certificazione” del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini, come d’altronde era già stabilito dal Testo unico DPR 28 dicembre 2.000 n 445.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà, la richiesta e l’accettazione dei certificati anagrafici costituiscono violazione dei doveri d’ufficio.
Per ultimo si rende noto che le Pubbliche Amministrazioni potranno acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare dovuti controlli sulla veridicità e la certezza della provenienza delle dichiarazioni.
F.to Il Responsabile del Servizio
Funz.amm.tivo Stefania Carapellese
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